Il sistema italiano della salute e sicurezza sul lavoro attribuisce un ruolo specifico agli organismi paritetici. Il D.Lgs. 81/2008 e il nuovo Accordo Stato-Regioni prevedono che, per i corsi interessati, venga richiesta la collaborazione dell'organismo paritetico competente, quando presente nel settore e nel territorio in cui opera il datore di lavoro.
L'organismo paritetico deve essere individuato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Un elemento particolarmente importante è l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli Organismi Paritetici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo consente di distinguere gli organismi riconosciuti nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008.
La bilateralità non è un'etichetta da apporre sull'attestato. È una componente del sistema istituzionale della prevenzione.
Il fascicolo del corso
Per ogni percorso formativo soggetto alla disciplina prevista dall'Accordo devono essere gestite e conservate le informazioni che permettono di documentarne il corretto svolgimento. Il fascicolo del corso costituisce l'insieme delle evidenze relative all'attività formativa. Tra la documentazione possono rientrare:
- dati dei partecipanti;
- registro delle presenze;
- docenti;
- progetto formativo;
- programma;
- verifiche dell'apprendimento;
- verbali previsti;
- attestazioni.
La documentazione prevista dal nuovo Accordo deve essere conservata dal soggetto formatore per il periodo stabilito dalla normativa. Per questo la gestione digitale della formazione assume particolare valore: non soltanto per erogare un corso, ma per poter ricostruire il processo che ha portato all'attestazione.